Bullismo oltre il bullismo: quando denunciare

È difficile capire cosa sia bullismo e cosa no, ovvero fin dove sia lecito etichettare una azione a danni di terzi con il termine bullismo.

Per far chiarezza possiamo distinguere le azioni che rientrano sotto la classificazione bullismo e azioni che cadono già nella sfera penale.
Appartengono al primo gruppo: Insulti, offese, prese in giro; voci diffamatorie e false accuse; razzismo; critiche immotivate;  piccoli furti; estorsione; minacce; aggressioni; lesioni personali; esclusione dal gioco; percosse; danneggiamento di cose altrui.

Sono di pertinenza civile o penale le seguenti azioni:  percosse o lesioni  se lasciano tracce-conseguenze più o meno gravi; danni alle cose, danneggiamento; offese distinguibili in ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri; minacce; prese in giro o molestia o disturbo alle persone.

Il bullismo spesso finisce per violare sia la legge penale, sia quella civile. La vittima, in entrambe le sedi, ha diritto di denunciare.

La denuncia non è utile se vi sia modo di promuovere nella vittima l’autodifesa e nella scuola e nella famiglia strategie di monitoraggio, intervento e protezione.

Se le risorse personali della vittima, della sua famiglia e della scuola non sono sufficienti per intervenire sui fatti di bullismo e gestire in modo adeguato le dinamiche aggressive è necessario denunciare agli organi competenti.

Se l’aggressore è maggiorenne risponde in prima persona degli atti compiuti; se invece è minorenne la colpa ricade sul minore stesso, sui genitori, sulla scuola e sull’amministrazione scolastica.

Chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il del significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.

Il bullo spesso è minorenne, con la conseguenza che il fatto antigiuridico dovrà essere imputato ai genitori, ovvero alla scuola ed ai docenti ed anche in  all’istituzione.

Inoltre, prima dei 14 anni di solito viene applicata una misura educativa e non una misura di sicurezza mediante collocamento in comunità o libertà controllata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.