Secondo quanto deciso dalla cassazione, l’uso intimidatorio della bocciatura costituisce reato di minaccia aggravata.
L’ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze, un atteggiamento idoneo ad ingenerare forti timori, incidendo sulla libertà morale degli allievi.
La bocciatura resta un atto collegiale e non può essere uno strumento educativo.